Conto Termico e Detrazioni fiscali
DETRAZIONI FISCALI DEL 50% – 65% ( ridotta attualmente al 50 %)
Il 6 giugno 2013 è entrato in vigore il Decreto Legge n°63/2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 130 del 5 Giugno 2013, che contiene le disposizioni relative alle detrazioni del 50% e del 65%.
Il 26.11.2013 il Senato, con la Legge di Stabilità 2014, ha introdotto nuove proroghe , fino a tutto il 2016, per:
- Detrazioni del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia (causale del bonifico per ristrutturazione edilizia)
- Detrazioni del 65% per riqualificazione energetica (causale del bonifico per riqualificazione energetica)
importante novità nella finanziaria 2018
Per gli interventi di RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE che comportano risparmio energetico
(per gli altri interventi non occorre inviare nulla ad ENEA)
In analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, occorre trasmettere per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi terminati nel 2018, che accedono alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.
L’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ALL’ENEA VA EFFETTUATO ATTRAVERSO IL SITO http://ristrutturazioni2018.enea.it
L’invio deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Soltanto per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è compresa tra il 01/01/2018 e l’21/11/2018 il termine dei 90 giorni decorre dal 21/11/2018.
DETRAZIONE DEL 50%
Fra gli interventi ammessi alla detrazione del 50% vi è il caso della sostituzione della vecchia caldaia, È possibile ottenere una detrazione fiscale Irpef in dieci anni del 50% dell’importo pagato per acquistare una nuova stufa o camino, se i lavori effettuati rientrano in un progetto di risparmio energetico o di ristrutturazione edilizia.
Rientrano le stufe che utilizzano come fonte energetica prodotti vegetali e che, in condizione di regime, presentano un rendimento misurato con metodo diretto non inferiore al 70% (art. 1 lettera “g” del Decreto del Ministero dell’Industria 15 febbraio 1992, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 09 maggio 1992 n. 107).
L’importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione è, per interventi di ristrutturazione avviati fino al 31/12/2014, per 96.000 euro.
La misura della detrazione (dall’imposta lorda) è fino al 2016 pari al 50%, per il 2017 dovrebbero esserci novità sulla nuova Legge di Stabilità.
Documentazione
Le procedure per accedere all’incentivo rimangono inalterate:
- Pagamento con bonifico bancario o postale da cui risultino:
Causale del versamento (“spese per ristrutturazione edilizia 50% ai sensi art. 16-bis TUIR (D.P.R. n. 917/86) e D.L. n. 83/2012 convertito dalla Legge n. 134/2012”).
- codice fiscale del soggetto che paga
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
I contribuenti devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate. Le detrazioni verranno effettuate in quote annuali suddivise in 10 anni.
DETRAZIONE DEL 65% ( attualmente ridotta al 50%)
E’ possibile ottenere una detrazione fiscale Irpef in dieci anni del 50% dell’importo pagato per acquistare una nuova caldaia, se i lavori effettuati rientrano in un più ampio progetto di riqualificazione energetica.
Da Gennaio 2018 la detrazione è stata ridotto al 50 % piuttosto che al 65% come da precedenti finanziarie.
Sono ammesse a tale incentivo o caldaie a biomassa o a condensazione , i requisiti per l’accesso a questo incentivo fiscale da parte dell’impianto a biomasse sono i seguenti:
- avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303‐5;
- rispettare i limiti di emissione di cui all’allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
- utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell’allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs.152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Documentazione
Le procedure per accedere all’incentivo sono:
- Pagamento con bonifico bancario o postale da cui risultino:
Causale del bonifico per riqualificazione energetica (“Intervento di risparmio energetico – detrazione 65% ai sensi dell’art. 1, comma 347 Legge 296/2006”)
- codice fiscale del soggetto che paga
- codice fiscale o numero di Partita Iva del beneficiario del pagamento.
La trasmissione di tutta la documentazione va effettuata esclusivamente in via telematica.
Le detrazioni verranno effettuate in quote annuali suddivise in 10 anni.
E’importantissimo sottolineare che un’errata causale del bonifico per riqualificazione energetica comporta la perdita del diritto al beneficio!
Per ogni altra informazione o sulle modalità e l’invio di procedure:
CONTO TERMICO 2.0
In cosa consiste
A partire dal 03/01/13 è entrato in vigore il cosiddetto “Conto Energia Termico” che prevede un contributo in denaro per l’acquisto di stufe, termocamini e caldaie a biomassa che rispondano a particolari requisiti e che siano installate in sostituzione di alcune tipologie di impianti di riscaldamento già esistenti.
Quindi non si tratta di una detrazione fiscale ma di un incentivo erogato direttamente dal GSE al richiedente in due anni (per stufe, termocamini, o caldaie fino a 35 kW) o in cinque anni (per caldaie sopra i 35 kW).
Il Conto Termico 2.0, in vigore dal 31 Maggio 2016 , potenzia e semplifica il meccanismo di sostegno introducendo alcune variazioni significative quali:
- La procedura di accesso diretto
- L’innalzamento del limite per l’erogazione dell’incentivo in un’unica rata (dai precedenti € 600 agli attuali € 5000)
- La riduzione dei tempi di pagamento che, nel nuovo meccanismo, passano da 6 a 2 mesi
Il principio virtuoso del legislatore è semplice: incentivare la sostituzione di apparecchi obsoleti, cioè con bassi rendimenti ed alti emissioni, premiando chi installa apparecchi di ultima generazione che garantiscono invece basse emissioni in atmosfera ed alti rendimenti energetici. In altre parole lo Stato sostiene i cittadini che, in specifiche situazioni e con l’acquisto di prodotti con determinate caratteristiche, aiutano l’ambiente e favoriscono nel contempo anche la diminuzione del consumo energetico globale.
Il calcolo dell’incentivo viene misurato in base all’ energia termica prodotta e l’incentivo dura 2-5 anni, a meno che il totale dell’importo non superi i € 5.000 e solo in questo caso viene corrisposto in un’unica rata.
Soggetti ammmessi
Al Conto Termico sono ammessi :
- Le amministrazioni pubbliche che includono anche gli ex Istituti Autonomi Case Popolari, le cooperative di abitanti iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nonché le società a patrimonio interamente pubblico e le società cooperative sociali iscritte nei rispettivi albi regionali che possono richiedere l’incentivo per interventi di incremento dell’efficienza energetica e per interventi di piccole dimensioni relativi a impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza.
- I soggetti privati ovvero persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, per i quali sono destinati incentivi solo per gli interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza;
Tipologia di interventi incentivabili
Esistono sostanzialmente due tipologie di interventi incentivati, ovvero quelli solamente riservati ai soggetti pubblici e quelli riservati sia ai soggetti pubblici che a quelli privati.
Gli incentivi previsti per le pubbliche amministrazione riguardano lavori di:
- Isolamento termico di superfici opache circoscriventi il volume climatizzato;
- Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi circoscriventi il volume climatizzato;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie più efficienti a condensazione;
- Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione di Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili non trasportabili.
- Trasformazione in “edifici a energia quasi zero” (NZEB);
- Sostituzione con dispositivi efficienti dei sistemi per l’illuminazione;
- Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici (building automation), di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
I soggetti privati e e le amministrazioni pubbliche possono richiedere incentivi per:
- Sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica.
- Sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti, con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentati da biomassa.
- Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale.
- Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.
- Sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.
Gli interventi citati dovranno essere realizzati con dispositivi di nuova costruzione e con requisiti tecnico prestazionali ben definiti dalla normativa.
Procedura di accesso agli incentivi
Il soggetto che ha effettuato gli interventi di cui sopra deve presentare, entro 60 giorni dal termine dei lavori, una “richiesta” al G.S.E. (Gestore Servizi energetici), ente statale alle dipendenze del ministero dello sviluppo Economico tramite portale telematico, ove saranno anche elencati i prodotti idonei alla richiesta dell’incentivo stesso al fine di semplificare ulteriormente l’iter della richiesta di incentivo, oltre ad avere la certezza dell’accettazione della domanda.
L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi statali in corso.(es. detrazioni fiscali al 50% o 65%).
Ammontare e durata dell’incentivo
La metodologia per il calcolo degli incentivi è descritta in maniera approfondita nell’Allegato II del DM 16 Febbraio 2016.
L’incentivo può arrivare a coprire:
- fino al 65% della spesa sostenuta per gli “Edifici a energia quasi zero” (nZEB);
- fino al 40% per gli interventi di isolamento di muri e coperture, per la sostituzione di chiusure finestrate, per l’installazione di schermature solari, l’illuminazione di interni, le tecnologie di building automation, le caldaie a condensazione;
- fino al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e fino al 55% nel caso di isolamento termico e sostituzione delle chiusure finestrate, se abbinati ad altro impianto (caldaia a condensazione, pompe di calore, solare termico, ecc.);
- anche fino al 65% per pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore e impianti solari termici;
- il 100% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) per le PA (e le ESCO che operano per loro conto) e il 50% per i soggetti privati, con le cooperative di abitanti e le cooperative sociali.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentiti libero di contribuire!